In base all’
articolo 2087 del codice civile il datore di lavoro
è obbligato a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore, per fare ciò deve adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che sono necessarie, in base alla tipologia di lavoro e sulla base dell’esperienza e della tecnica.
Qual è la giusta temperatura sul luogo di lavoro?
Non esiste una giusta temperatura sul luogo di lavoro stabilita a livello legislativo in Italia. Le temperature possono variare in base a diversi fattori, tra cui:
- la normativa locale
- il tipo di edificio
- il sistema di condizionamento dell'aria
- le esigenze dei lavoratori
- l'attività svolta in ufficio: potrebbe essere necessario adattare la temperatura in base alla presenza di attrezzature o macchinari che generano calore aggiuntivo
Tuttavia, le norme del Decreto legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, parlano di 'comfort termico'.
Questo termine fa riferimento all'adeguata climatizzazione dell'ufficio in modo da garantire il benessere termico dei lavoratori: l'ambiente di lavoro non deve essere né troppo caldo, né troppo freddo.
Per determinare l'ideale temperatura dell'ambiente di lavoro in l'estate, possiamo prendere in considerazione le linee guida dell'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) e le raccomandazioni generali in materia di comfort termico. Solitamente, si suggerisce di mantenere la temperatura dell’ambiente di lavoro interna tra i 23°C e i 26°C durante i periodi estivi.
Anche il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro,
D. lgs 81/2008, impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, fra cui il microclima.
Questi infatti possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia nell’immediato che nel lungo periodo.
In tal senso quindi il datore di lavoro, nel redarre il DVR, documento per la valutazione dei rischi, deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un ambiente di lavoro troppo freddo, sia se al lavoro fa troppo caldo.
Sentenza della Cassazione sul microclima a lavoro
Anche la Cassazione ha riconosciuto al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione nel caso di temperature proibitive.
Nell’ultima sentenza disponibile risalente al 2015, la Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso di alcuni lavoratori che a causa del freddo eccessivo si erano astenuti dal lavoro.
Per gli Ermellini era stata legittima l’astensione dal lavoro, in quanto riconducibile alla impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro.
Pertanto i lavoratori avevano il diritto ad essere retribuiti, anche senza aver effettuato la prestazione lavorativa.
Cassa Integrazione per caldo o freddo eccessivi
Anche l’
INPS ha previsto la possibilità per le aziende di ricorrere alla Cassa Integrazione Ordinaria nel caso di eccessive temperature.
La CIG in edilizia ad esempio può essere richiesta nelle condizioni climatiche più critiche cioè quando il caldo o il freddo sono proibitivi.
La CIG infatti viene riconosciuta dall’Inps per il lavoro con temperature superiori ai 34 gradi.
Cosa fare se al lavoro fa troppo caldo
In conclusione il lavoratore, nel caso in cui a lavoro fa troppo caldo, può andare via e chiedere un permesso se:
Nel caso in cui il lavoratore è obbligato a lavorare nonostante le alte temperature, ci sono comunque norme e prassi da seguire per evitare danni alla propria salute.
(Fonte:https://www.lavoroediritti.com/sicurezza-lavoro/al-lavoro-caldo-lavoratore-puo-rifiutarsi-lavorare#ixzz5sbC7yvqk)
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